Il Ministero dell’Istruzione, sul proprio sito, specifica quali costituiscono requisito base per accedere all’insegnamento nella scuola italiana.
Titoli di accesso per la scuola dell’infanzia e primaria
- Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6, Legge 169/2008) (titolo abilitante all’insegnamento);
- Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante all’insegnamento).
Titoli di accesso per la scuola secondaria di I e II grado
Possono comparire nelle GPS
a) in prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione.
b) in seconda fascia
- laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017).
- precedente inserimento nella terza fascia di istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU)
N.B. La laurea deve essere comprensiva degli eventuali CFU/CFA o esami o titoli aggiuntivi richiesti dal DPR 19/2016 e DM 259/2017 per l’accesso alla classe di concorso richiesta.
L’aspirante doveva essere in possesso del titolo entro il termine di presentazione della domanda (compresi i 24 CFU e/o eventuali CFU per completare il piano di studi).
Quindi laureati già inseriti nel 2017 non avevano l’obbligo dei 24 CFU per il rinnovo della graduatorie, laureati al primo inserimento sì.
I 24 CFU non danno punteggio.
La laurea triennale non è da considerare titolo di accesso alla graduatoria.
ITP
- precedente inserimento nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso
- diploma che permette l’accesso a classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e dm 259/2017 + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017
- abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione (titolo previsto dal dm 59/2017)
Sostegno
a) in prima fascia i docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione
b) in seconda fascia i docenti privi del relativo titolo di specializzazione ma che abbiano tre anni di servizio su posto di sostegno del relativo grado entro l’anno scolastico 2019/20 e che siano in possesso di abilitazione o titolo di studio previsto per l’accesso alle graduatorie provinciali.