Il decreto numero 620 emesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) stabilisce importanti linee guida per l’anno accademico 2023/2024 riguardo ai percorsi universitari destinati alla formazione iniziale e all’abilitazione dei docenti per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Con questo decreto, il MUR autorizza un totale di 51.753 posti nei programmi accreditati presso varie istituzioni universitarie e accademiche.
Il decreto ministeriale n. 620 del 22-04-2024 stabilisce criteri chiari e dettagliati per la gestione delle ammissioni nei percorsi di formazione iniziale per i docenti. Ecco come funzionano i criteri di selezione:
- Unicità della domanda: Ogni candidato può presentare una sola domanda per un percorso di formazione riferito alla stessa classe di concorso, e ciò deve avvenire in una sola istituzione accademica.
- Criteri di ammissione: In caso il numero di domande superi il numero di posti disponibili, i criteri di ammissione saranno quelli dettagliati nell’Allegato B del decreto (vedi più sotto). Questo allegato specifica le modalità di selezione e di formazione delle graduatorie.
- Graduatoria basata sui Titoli: La graduatoria dei candidati sarà stilata sulla base dei titoli posseduti, in particolare partendo dal voto del titolo di accesso. Questo approccio punta a valorizzare il merito accademico come criterio primario di selezione.
- Precedenza ai riservisti: Una particolare precedenza sarà data ai riservisti, ossia coloro che possono vantare diritti di precedenza per specifiche condizioni (come, per esempio, militari o categorie protette).
Ulteriori Criteri di Selezione: Se le domande superano ancora i posti disponibili dopo aver applicato i criteri sopra menzionati, saranno impiegati ulteriori criteri di selezione come descritti nell’Allegato A del decreto (vedi più sotto).
Per quanto riguarda il titolo di accesso:
- Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP)
- Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode
- Votazione media ponderata conseguita negli esami del corso di studi a ciclo unico o nel corso di laurea magistrale
Massimo 5 punti complessivi. Il risultato della media ponderata è arrotondato al valore superiore se il decimale è pari o superiore a 0,5. Criterio applicabile ai soli soggetti di cui all’art. 7, comma 5, del DPCM
del 4 agosto 2023.- Punti 1 per ogni votazione media ponderata
superiore a 25/30
- Punti 1 per ogni votazione media ponderata
Sono titoli valutabili anche:
- Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso. Massimo 5 punti complessivi
- Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo. Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo
- Master universitari e accademici di secondo livello. Massimo 2 punti complessivi
- 1 punto per ciascun master
- Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Massimo 4 punti complessivi
- 2 punti per ciascun diploma
- Dottorato di ricerca. Massimo 6 punti complessivi
- 3 punti per ciascun titolo di dottorato
- Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 e C2. Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 puti
complessivi- Livello C1 punti 0,5; Livello C2 punti 1
- Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso e posti di sostegno del medesimo grado. Massimo 6 punti