CCNI

Ministero e sindacati hanno sottoscritto l’intesa che proroga per l’a.s. 2023/24 il CCNI 2019/22, con alcune precisazioni relative a:

  • possibilità di presentare domanda per gli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano stipulato nel predetto anno scolastico un contratto a tempo determinato e che abbiano superato l’anno di prova;
  • eliminazione della figura del referente unico in riferimento all’assistenza a soggetti con grave disabilità, con conseguente possibilità di fruire della medesima precedenza da parte di più assistenti;
  • equiparazione tra coniuge e parte dell’unione civile nonché convivente di fatto;
  • obbligatorietà di pubblicare le graduatorie provvisorie relative alle operazioni effettuate, al fine di permettere eventuali reclami.

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente. Ieri 13 giugno sindacati e Ministero hanno firmato l’intesa per le operazioni dell’anno scolastico 2023/24 e sono state ufficializzate le date di presentazione della domanda. Tutto pronto, la domanda è molto attesa da chi non ha ottenuto il trasferimento o da chi non poteva accedervi.

Intesa  Mim -OO.SS. intesa_pdf_utilizz_assegn.pdf (538 download )

Le date di presentazione della domanda

Personale docente, personale educativo e docenti di religione cattolica: dal 15 giugno al 5 luglio 2023; Personale ATA: dal 21 giugno al 7 luglio 2023

Come si presenta la domanda

Con nota del 14 giugno 2023 il Ministero ha comunicato le modalità di presentazione della domanda

Personale docente: in modalità telematica tramite Istanze online.

N.B: i docenti assunti da GPS sostegno e concorso straordinario bis nel 2022/23 con anno di prova concluso o in via di conclusione, possono presentare domanda con i modelli di domanda pubblicati sul sito del MIM e secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Personale educativo e insegnanti di religione cattolica:  avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità  secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Il personale ATA potrà presentare a partire dal 21 giugno al 7 luglio 2023, avvalendosi del modulo di domanda apposito.

La modulistica utile

La Modulistica con le indicazioni utili    Nota ministeriale Mim-DGPER_prot34778_14-06-2023.pdf (546 download )   

Chi può presentare domanda di assegnazione provvisoria

La richiesta di assegnazione provvisoria è vincolata a precise motivazioni e può essere indicata solo una provincia:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; si può chiedere per ricongiungimento al convivente. Cosa allegare alla domanda
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Da evidenziare che non ci saranno vincoli, dunque, tutti gli insegnanti assunti in  ruolo potranno produrre domanda, a patto che siano soddisfatti i requisiti sopra indicati.

Ciò significa che anche i docenti che hanno ottenuto il trasferimento magari in una sede non gradita, potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria, anche esprimendo la scuola di attuale titolarità (a meno che il trasferimento sia stato ottenuto nel medesimo comune, quest’ultimo sia diviso in distretti sub comunali e l’interessato fruisca di una delle precedenze previste dal CCNI). Assegnazione provvisoria docenti 2023, quando si può chiedere nel comune di titolarità

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta fino a quando è necessario e ricorrono i motivi, non c’è un numero limite di anni

ATTENZIONE: Chi ha ottenuto trasferimento interprovinciale ha vincolo triennale ma potrà chiedere assegnazione provvisoria: cosa si guadagna e cosa si perde

Valgono punteggio e precedenze

I docenti che presenteranno domanda di assegnazione provvisoria parteciperanno ai movimenti in base al punteggio, derivante dalle sole esigenze di famiglia, e alle eventuali precedenze, di cui fruiscono e che permettono di ottenere l’assegnazione prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio.

Ecco quali sono le precedenze previste – Precedenza assistenza genitore vale anche per più figli – 

Assunti GPS e concorso straordinario: c’è l’ok

Alle assegnazioni provvisorie potranno partecipare anche gli insegnanti assunti da Gps sostegno di prima fascia e chi ha superato il concorso straordinario bis.

In ogni caso anche per loro deve esserci un motivo per richiedere l’assegnazione provvisoria

Provincia e preferenze

La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia, indicando nella domanda sino a:

  • 15 preferenze per la scuola secondaria;
  • 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria.

Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. Come detto, l’unico limite è numerico.

Posti che possono essere richiesti

L’assegnazione può essere chiesta:

  • per il posto o classe di concorso di titolarità;
  • anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione (fermo restando il possesso del previsto titolo di abilitazione); in caso di richiesta di assegnazione per altro grado di istruzione, l’interessato dovrà aver superato l’anno di prova;
  • anche per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione; al riguardo, precisiamo che i titolari su posto di sostegno possono chiedere l’assegnazione su posto comune, solo se abbiano superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato;
  • (per le sole assegnazioni interprovinciali) per posto di sostegno, pur in assenza del previsto titolo di specializzazione, a condizione che gli interessati stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno. Tali assegnazioni avvengono in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive (ciò se la nuova disposizione sarà confermata nel nuovo CCNI).

Nel CCNI si evidenzia che la richiesta di assegnazione provvisoria per altra classe di concorso/grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (altri rispetto a quello di titolarità) è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

Ne consegue che, per chiedere l’assegnazione su altra classe di concorso/grado di istruzione o altra tipologia di posto, si deve comunque chiederla per il posto/classe di concorso di titolarità.

Assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo

L’assegnazione provvisoria interprovinciale può essere richiesta anche su sostegno senza titolo. Tale disposizione prevede che l’interessato frequenti o stia per concludere il percorso di specializzazione oppure deve aver svolto un anno di servizio su sostegno. Al riguardo, per anno di servizio si intende annualità, che si matura svolgendo un servizio di almeno 180 giorni (anche non continuativi) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio ovvero delle attività educative per la scuola dell’infanzia. Assegnazione provvisoria 2023, non si può ottenere su cattedra mista. Requisiti per chiederla su sostegno senza titolo

Posti disponibili

I posti destinati alle assegnazione provvisorie sono quelli facenti parte dell’organico dell’autonomia, rimasti vacanti e/o disponibili dopo le operazioni di mobilità e immissioni in ruolo, e quelli istituiti al fine di adeguare il predetto organico alle situazioni di fatto (quindi facenti parte del cosiddetto organico di fatto).

Di augtac

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