Il decreto che revisiona e aggiorna le classi di concorso per il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado è stato  pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Le modifiche, che rispondono all’obiettivo di razionalizzare e accorpare alcune classi di concorso, segnano un passo verso l’aggiornamento del sistema di istruzione in linea con le esigenze contemporanee di insegnamento.

Accorpamento e nuove denominazioni

Il decreto, emanato il 22 dicembre 2023, prevede l’accorpamento di varie classi di concorso, introducendo denominazioni aggiornate che riflettono meglio i contenuti didattici e le competenze richieste ai docenti. Tra gli accorpamenti più significativi troviamo:

  • A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
  • A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
  • A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
  • A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
  • A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
  • A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
  • A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)

Le procedure concorsuali terranno conto di queste nuove classificazioni, stabilendo graduatorie distinte per il primo e secondo grado di istruzione secondaria. Inoltre, le modifiche influenzeranno la compilazione delle graduatorie per l’attribuzione delle supplenze, garantendo una maggiore chiarezza ed efficienza nel processo di selezione dei docenti.

Il decreto introduce anche modifiche dettagliate per alcune classi, come la riduzione dei CFU richiesti per la classe A-20 (Fisica) e l’ampliamento dei titoli di accesso per A-27 (Matematica e fisica), includendo ora anche le lauree in ingegneria con requisiti specifici. Significativa anche la nuova denominazione per la classe A-53, ora “Storia della musica e della danza”, con aggiornamenti nelle note a) e b) che precisano i requisiti richiesti.

Evidenziamo che coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, erano già in possesso di titoli di studio validi per l’accesso all’insegnamento secondo i regolamenti precedenti, mantengono il diritto a partecipare alle procedure concorsuali e abilitanti basandosi sui vecchi requisiti.

Sono parte integrante del decreto le due tabelle allegate, la prima delle quali (Tabella A) riporta la denominazione, i titoli di accesso e gli insegnamenti relativi a ciascuna classe di concorso, mentre la seconda (Tabella A1) riguarda l’omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso, limitatamente ai titoli previsti dalla tabella “a” nella colonna dei titoli previsti dal DM 39/1998. Quest’ultima tabella riguarda unicamente quattro classi di concorso: A-01 (disegno e storia dell’arte I e II grado), A-12 (discipline letterarie I e II grado), A-22 (lingua e cultura straniera) e A-30 (musica I e II grado).

Rispetto alle modifiche richieste dai sindacati e dal CSPI, il decreto si limita a un intervento molto più contenuto, rinviando a un successivo momento la revisione dei titoli di accesso oggi previsti dal DM 259 del 2017

Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.

Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.

Quando nella tabella A, nella colonna rubricata “Titoli di accesso Lauree magistrali”, è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento ad essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.

Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.

Resta fermo che, come previsto dall’art. 5, comma 1, «Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze».

Di norma le note apposte accanto ai titoli d’accesso alle classi di concorso contenute nella tabella A prescrivono quanti crediti (CFU o CFA) vadano conseguiti in ciascuno specifico settore di conseguimento (SSD o SAD). Nel caso in cui le note prevedano, in relazione a un numero totale di crediti, diversi settori, è possibile ascrivere la ripartizione dei crediti nell’ambito di tutti i settori elencati purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale indicato: tali crediti possono essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o distribuiti liberamente tra tutti o parte dei settori indicati, fatti salvi i casi in cui le note prevedano in modo specifico un numero minimo di crediti per uno o giù settori.

Qualora il totale dei CFU richiesti sia superiore alla somma di quelli richiesti nei diversi settori, la distribuzione dei restanti CFU è a scelta del candidato tra tutti i settori indicati accanto alla cifra totale.

Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti ad eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84. I docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate.

I docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano con la metodologia CLIL devono essere in possesso di:

a) certificazione nella specifica lingua straniera di livello pari o superiore a C1 del QCER, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, e del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 62, concernente i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;b) attestazione di competenza metodologica CLIL, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole», ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o del decreto dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, concernente gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolte ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado. I titoli di accesso previsti per le classi di concorso accorpate si intendono validi anche per quelle procedure che eventualmente continuino ad essere organizzate sulle classi di concorso distinte. Laddove presente, la dizione «Istituti professionali – vecchio ordinamento» si intende riferita ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento dell’istruzione professionale, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, anche nei suddetti percorsi.

Decreto 22 dicembre 2023

classi Concorso

Allegati:

Tabella A

CdC_nuove Tabella A

Tabella A/1

tabellaA1-1

 

Di augtac

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