A seguito della sottoscrizione del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21 per quanto riguarda le ore eccedenti prestate oltre l’orario d’obbligo vengono determinati nuovi importi.
Per ore eccedenti si possono intendere:
- Ore eccedenti prestate per la sostituzione di colleghi assenti solo temporaneamente;
- Ore eccedenti relative a cattedre con orario settimanale superiore a quello d’obbligo, prestate per l’intero anno scolastico;
- Ore prestate per attività di approfondimenti didattico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, per attività di “avviamento alla pratica sportiva”, etc.
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Questo istituto trova disciplina nell’art.70 del CCNL Scuola del 1995 e nell’art.28 del CCNL Scuola 2006-2009. Si tratta della facoltà per i docenti di ogni ordine e grado di scuola di sostituire l’assenza dei colleghi assenti, in via transitoria ed occasionale.
Spetta al docente individuato dal Dirigente scolastico, quale responsabile delle sostituzioni, l’organizzazione dell’attribuzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti giornalmente, al fine di garantire il servizio. L’effettività delle ore eseguite viene poi segnata in apposito registro, riportante data, classe e docente sostituito, firmata dal dipendente e controfirmata dal Dirigente o suo delegato.
Per le ore eccedenti svolte saranno erogati compensi attraverso il sistema del Cedolino unico sul portale NoiPa.
Con la sottoscrizione del nuovo CCNL, vengono rideterminati gli importi per il pagamento ore eccedenti spettanti al personale docente per la sostituzione dei colleghi assenti
- SCUOLA INFANZIA ⇒ 1/90 dello stipendio tabellare iniziale (€ 20.897,20),quindi ad oggi un compenso orario pari ad € 19,35;
- SCUOLA PRIMARIA ⇒ 1/87 dello stipendio tabellare iniziale (€ 20.897,20),quindi ad oggi un compenso orario pari ad € 20,02;
- SCUOLA SECONDARIA (I e II grado) ⇒ 1/65 dello stipendio tabellare iniziale (€ 22.678,52),quindi ad oggi un compenso orario pari ad € 29,08.
Nell’importo non va inclusa l’indennità di vacanza contrattuale