Nuovo concorso straordinario per docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque: previsto dal Decreto Sostegni bis, è atteso entro dicembre. Così come altre procedure concorsuali che dovrebbero far lievitare le possibilità di incarico a tempo indeterminato dall’anno scolastico 2022/23.
Il nuovo concorso straordinario è bandito per un numero di posti pari a quelli che restano vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo a.s. 2021/22 ordinarie – da GaE e GM – e straordinarie dalla prima fascia delle GPS posto comune e di sostegno e relativi elenchi aggiuntivi, fatto salvo l’accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari scuola dell’infanzia/primaria e secondaria, banditi rispettivamente con DD n. 498/2020 e DD n. 499/2020 ma non ancora espletati. Ipotesi su numero posti a concorso
Di seguito, destinatari e articolazione di tale procedura concorsuale straordinaria:
- è riservata ai docenti non compresi tra quelli che partecipano alle assunzioni da GPS/elenchi aggiuntivi;
- è riservata ai docenti che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, tre annualità di servizio nelle scuole statali (valutate come tali ai sensi dell’articolo 11/14 delle legge n. 124/99), anche non consecutive, negli ultimi cinque anni, di cui una specifica, ossia prestata nella classe di concorso per cui si partecipa;
- prevede la partecipazione in una sola regione e per una sola classe di concorso (nella quale, come detto sopra, è necessario avervi prestato un’annualità di servizio);
- si articola:
– nella formulazione della graduatoria di merito regionale, redatta sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nella prova disciplinare e comprendente i soli vincitori, ossia coloro i quali rientrano nel numero dei posti banditi (le graduatorie decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori);
– nella partecipazione (a proprie spese) dei vincitori ad un percorso di formazione, anche in collaborazione con le Università, che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite con apposito DM (il medesimo che definirà la prova disciplinare);
– nell’assunzione in ruolo dei vincitori, a decorrere dal 1° settembre 2022, previa valutazione positiva del percorso di formazione e superamento della prova conclusiva (l’assunzione avviene sui posti banditi, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo).
I vincitori assunti in ruolo, nel corso dell’a.s. 2022/23, svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova, di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017.
Servizio supplenza 2021/22
Per partecipare alla sopra descritta procedura straordinaria, dunque, è necessario aver svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, tre annualità di servizio (valutate come tali ai sensi dell’articolo 11/14 delle legge n. 124/99) negli ultimi cinque anni, di cui una specifica, ossia prestata nella classe di concorso per cui si partecipa.
Considerato che:
- la prova disciplinare va svolta entro il 31 dicembre 2021, per cui le domande di partecipazione andranno presentate prima di tale data,
- ai sensi dell’articolo 11/14 delle legge n. 124/1999, per annualità di servizio si deve intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014),
la supplenza a.s. 2021/22 e il relativo servizio svolto non potranno contribuire a raggiungere le tre annualità richieste per partecipare alla procedura concorsuale in esame.
N.B. La risposta al quesito deriva dall’attuale normativa, se la data “entro il 31 dicembre 2021” per lo svolgimento della prova disciplinare sarà rispettata.