DECRETO N. 33 in data 5 marzo 2021
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte.
IL PRESIDENTE
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTI:
∙ la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
∙ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
∙ il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 95 del 9 settembre 2020, “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” avente efficacia sino al 7 ottobre 2020;
∙ il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
∙ il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 7 ottobre 2020, “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
∙ il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 16 ottobre 2020, “Linee di indirizzo per la fase successiva alla riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
∙ il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 20 ottobre 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;
∙ il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 26 ottobre 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. Rettifica del D.P.G.R. n. 112 del 20 ottobre 2020”;
∙ il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28 novembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;
∙ il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
∙ il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
∙ l’ordinanza del Ministro della Salute del 12 dicembre 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico”;
∙ il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 5 gennaio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;
∙ il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
∙ il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 15 gennaio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;
∙ il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 30 gennaio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;
∙ il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 12 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;
∙ il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
∙ l’ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte”;
∙ il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 28 del 26 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette nella provincia del Verbano Cusio Ossola e Cavour nella Città Metropolitana di Torino”;
∙ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
∙ il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 2 marzo 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Revello, Rifreddo, Sanfront, nella Provincia di Cuneo, e Bricherasio, Scalenghe, nella Città Metropolitana di Torino”;
∙ il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 4 marzo 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio del Comune di Crescentino, nella Provincia di Vercelli”;
RILEVATO che, in data 5 marzo 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 42” riferito alla settimana 22 – 28 febbraio del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, indicando, in particolare, che:
- i dati di analisi degli indicatori del Report descrivono un quadro complessivo dell’andamento epidemiologico dell’epidemia in Piemonte in crescita, con un’incidenza (191.0 casi per 100.000 abitanti) che risulta superiore alla settimana precedente (125.7 casi per 100.000 abitanti);
- analogamente a quanto osservato nei sette giorni precedenti, risultano in aumento sia il numero dei nuovi casi segnalati per giorno al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 dell’Istituto Superiore di Sanità (8.237 vs 5.676; +45.1%) sia quello relativo al flusso della Protezione Civile (8.185 vs 5.543; +47.7%);
- gli indicatori settimanali di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti presentano valori maggiori di quelli della settimana precedente relativamente alla percentuale della positività dei tamponi che passa da 7.5% a 9.3% mentre si conferma di 4 giorni, e quindi entro soglia (5 giorni), il tempo mediano tra la data di esordio dei sintomi e la data di diagnosi;
- i valori dell’Rt, sia puntuale sia medio, crescono rispetto alla settimana precedente passando rispettivamente da 1.02 a 1.15 quello puntuale e da 1.03 a 1.18 quello medio degli utili 14 giorni. L’Rt puntuale, significativamente superiore a 1, risulta compatibile con lo scenario 2 analogamente a quanto rilevato nella settimana precedente;
- si registra una sostanziale crescita del numero dei focolai, attivi e nuovi, e dei casi non collegati a catene di trasmissione nota; risultano entro soglia l’indicatore (mese di febbraio) sul personale dedicato alle attività di contact-tracing (3.3 per 10.000 abitanti; soglia 1 per 10.000) e quello che misura la quota di casi positivi con indagine epidemiologica per la ricerca dei contatti stretti effettuata regolarmente, pari al 98.7% di tutti i nuovi casi di infezione confermati nel mese di febbraio;
- permangono sotto soglia, ma sono in aumento, i valori degli indicatori attinenti all’impatto dell’epidemia sui servizi sanitari e assistenziali, attestandosi al 29% (23% la settimana precedente) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e al 37% (33% la settimana precedente), il tasso di occupazione dei posti letto in area medica;
CONSIDERATO l’allegato 21 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;
DATO ATTO che il medesimo allegato prevede il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola;
DATO ATTO che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1-2089 del 15 ottobre 2020, ha approvato le aggiornate “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte”;
RITENUTO pertanto necessario riconoscere il ruolo importante, accanto a quello centrale delle famiglie, che le singole autonomie didattiche possono svolgere nell’attività di prevenzione;
RITENUTO opportuno raccomandare, quale misura ulteriore, l’uso della mascherina nelle classi della scuola;
ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 5 marzo 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza COVID-19 e Prevenzione e
Veterinaria che si richiama integralmente allegandolo sub 2 al presente provvedimento e che contiene le seguenti conclusioni:
- si ritiene necessario:
◦ nei 18 distretti individuati dal SEREMI per il superamento dei 250 casi per 100.000 (più Distretto TO5 di Moncalieri con 249 casi):
▪ CN1 – Nord-est (Fossano)
▪ CN1 – Nord-ovest (Saluzzo)
▪ CN2 – Alba
▪ CN2 – Bra
▪ TO3 – Centro-Collegno
▪ TO3 – Pinerolese-Pinerolo
▪ TO3 – Sud-Orbassano
▪ TO4 – Chivasso-San Mauro
▪ TO4 – Ciriè
▪ TO4 – Cuorgnè
▪ TO4 – Ivrea
▪ TO4 – Settimo Torinese
▪ TO5 – Carmagnola
▪ TO5 – Nichelino
▪ VC – Vercelli
▪ VCO – Domodossola
▪ VCO -Verbania
▪ TO5 – Moncalieri
la sospensione di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, con esclusione delle attività dei servizi “nidi” e “micronidi” (0-3 anni);
◦ alla luce dell’aumento dei casi in tutte le fasce di popolazione, compresa quella scolastica, e della diffusione dell’infezione caratterizzata dalla presenza delle variante UK in tutte le Province, quadro che configura, alla luce del parere degli epidemiologi, una motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico, sull’intero territorio piemontese: nei 3 Distretti
▪ AT – Asti sud (Nizza M.to)
▪ CN1 – Sud-est (Mondovì)
▪ CN1 – Sud-ovest (Cuneo)
con il raddoppio dei casi rispetto al periodo precedente sopra elencati, la sospensione di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, con esclusione delle attività dei servizi “nidi” e “micronidi” (0-3 anni);
◦ nei rimanenti 18 distretti, la chiusura delle attività scolastiche e didattiche dalla seconda classe della scuola media inferiore, alle classi superiori di ogni ordine e grado con svolgimento esclusivamente con modalità a distanza;
- resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
DATO ATTO che nella sentenza n. 00834/2020 pubblicata il 12 dicembre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel respingere la richiesta di annullamento della disposizioni in materia di attività scolastiche, contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28 novembre 2020, ha rilevato, fra l’altro, che “non può revocarsi in dubbio
che il bilanciamento operato in concreto dalla Regione abbia mirato ad assicurare un “alto livello di protezione” del diritto alla salute, nella sua duplice dimensione di diritto fondamentale dell’individuo e di interesse della collettività ex art. 32 Cost., non sacrificando, tuttavia, in via radicale e vulnerante il diritto all’istruzione, bensì limitandosi ad incidere sulle sue modalità di fruizione. Il punto di sintesi raggiunto dalla Regione corrisponde ad una scelta indubbiamente discrezionale, non vincolata dalla legge né necessitata dalle condizioni di contesto, tanto che non sarebbe stata doppiata in altre contesti regionali, senonché non può bollarsi come irragionevole o illogica, visto il solido ancoraggio logico-epistemologico al principio di precauzione e il grado di corroborazione fornita dai pareri scientifico sanitari su cui si è basata”;
DATO ATTO che, con deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 3-2738, “Programma regionale scuola sicura. Estensione della attività di testing su base volontaria mediante effettuazione del test antigenico e molecolare per la ricerca del virus SARS-COV-2 su tampone naso-faringeo in favore del personale scolastico (docente e ATA). Attivazione delle modalità di screening sulla popolazione studentesca” è stato disposto un piano che prevede, in relazione alla ripresa delle lezioni in presenza:
- l’estensione della attività di testing su base volontaria mediante effettuazione del test antigenico e molecolare per la ricerca del virus SARS-COV-2 su tampone naso-faringeo in favore di tutto il personale scolastico (docente e ATA) di ogni ordine e grado, avviato dal 4 gennaio u.s.;
- il potenziamento delle attività di Contact Tracing e Gestione dei Casi Covid-19 nell’ambito del Setting Scuola, attraverso l’aggiornamento, il perfezionamento e l’armonizzazione dei specifici protocolli sanitari e gestionali in ambito scolastico, in particolare sui seguenti punti:
- Contact tracing dedicato
- Testing nelle scuole (in aggiunta agli hot spot scolastici dedicati)
- Numero telefonico dedicato alle scuole
- Attività di counselling dedicato alle scuole
- Esecuzione e refertazione tamponi
- Comunicazione esiti
- Sorveglianza epidemiologica
- Screening scolastici
e, contestualmente, è stato richiesto a tutte le Aziende sanitarie locali un potenziamento in termini di risorse umane aggiuntive per i SISP Scuola, ove ritenuto necessario, al fine di garantire azioni tempestive e più rapide possibile, come da comunicazione del DIRMEI datata 5 gennaio 2021;
PRESO ATTO che, in esito all’ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (confluite nel Capo IV del D.P.C.M. del 2 marzo 2021), si applicano alla Regione Piemonte dal 1 marzo 2021;
PRESO ATTO che i Tavoli Tecnici istituiti presso le Prefetture hanno previsto che l’attività scolastica in presenza di cui all’articolo 1, comma 10, lettera s, del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sia mantenuta nel limite del 50 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di secondo grado secondo quanto stabilito da specifica ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2020;
PRESO ATTO altresì atto che le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 2 marzo 2021 sono assunte anche alla luce del Comitato tecnico-scientifico di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile e che il comma 2 dell’articolo 21 (Istituzioni scolastiche) innova significativamente i precedenti provvedimenti governativi prevedendo che, come previsto all’articolo 43 del medesimo D.P.C.M. si sospendano le attività dei servizi educativi dell’infanzia di
cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e che le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgano esclusivamente con modalità a distanza secondo disposizione dei Presidenti delle Regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave e che la stessa misura possa altresì essere disposta in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico;
PRESO ATTO delle dichiarazioni del 5 marzo 2021 del Presidente dell’Istituto superiore di sanità alla conferenza stampa sull’analisi del monitoraggio settimanale della cabina di regia in merito, in particolare, alla esistenza di uno scenario di progressione rapida della diffusione del virus in tutta Italia, con avvicinamento alla soglia di allarme di 250 casi per 100mila abitanti, che rende necessarie misure tempestive e l’implementazione di misure di contenimento maggiori a partire dalle Regioni;
PRESO ATTO che, a seguito dei suddetti Tavoli Tecnici, il sistema di trasporto pubblico piemontese è stato riorganizzato in funzione della ripresa della didattica nella scuola superiore con presenza del 50 per cento a rotazione, prevedendo, fra il resto, in tutto il Piemonte, 4.500 corse in più alla settimana per il servizio autobus urbano ed extra urbano (di cui 1.690 per i servizi urbani ed extraurbani a Torino e 875 per la Città metropolitana di Torino, 100 per il Biellese, 256 per il Vercellese, 611 per il Cuneese, 137 per il VCO, 416 per il Novarese, 174 per l’Alessandrino e 243 per l’Astigiano), e 55 corse bus aggiuntive al servizio ferroviario, con un costo settimanale globale di circa 800 mila euro;
DATO ATTO che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 30 gennaio 2021, si sono disposte misure per il monitoraggio del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 nel sistema scolastico regionale e dell’attuazione del correlato piano di potenziamento dei trasporti pubblici piemontesi;
DATO ATTO che con specifici Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 28 del 26 febbraio 2021, n. 30 del 2 marzo 2021 e 31 del 4 marzo 2021 è stata disposta l’applicazione delle norme contenute nel Capo V del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 (Zona rossa) nei territori di alcuni Comuni del Piemonte, concernenti anche l’obbligo di didattica a distanza per i residenti e per il sistema scolastico locale;
RITENUTO che il peggioramento del quadro epidemiologico evidenziato dalle relazioni tecniche predisposte dai competenti enti sopra richiamati impone – in coerenza alle previsioni sopra citate dell’articolo 21 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e alle specifiche motivazioni ed indicazioni contenute nel documento allegato sub 2 e nelle more dell’adozione di nuove ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 1, commi 16 bis e seguenti, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 – interventi limitativi della didattica in presenza nel sistema scolastico della Regione Piemonte al fine di contenere l’ulteriore diffusione del virus SARS-Cov-2, adottati con il presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
INFORMATI preventivamente i Prefetti piemontesi;
ACQUISITA l’intesa con le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI e con i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte;
INFORMATO l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;
SENTITI i Rettori dell’Università di Torino, dell’Università del Piemonte Orientale e del Politecnico di Torino
INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;
SENTITI l’Assessore alla sanità e l’Assessore all’istruzione della Regione Piemonte; INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;
RACCOMANDA
l’uso della mascherina nelle classi della scuola primaria e secondaria, fermo quanto disposto in materia dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
ORDINA
che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1) a decorrere dal 7 marzo 2021, per le classi seconda e terza delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Primo Grado, per tutte le classi delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie e per tutti i corsi di istruzione per gli adulti attivati dai C.P.I.A. (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), ivi compresi i corsi serali gestiti dalle Scuole secondarie di secondo grado in raccordo con i C.P.I.A., l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza fino al 20 marzo 2021; sono fatte salve le attività curriculari di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali, in coerenza con i Piani Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici Personalizzati (PDP), adottati nell’ambito del Piano di inclusione d’Istituto inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
2) a decorrere dal 7 marzo 2021 e fino al 20 marzo 2021 per le sedi scolastiche ubicate nei Distretti sanitari elencati nell’Allegato 1 al presente Decreto, sono sospese le attività dei Servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D. Lgs, 13 aprile 2017, n. 65, con l’esclusione delle attività dei servizi nidi e micronidi (0-3 anni)e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, fatta salva al possibilità di frequentare in presenza nei soli casi espressamente previsti al punto 1);
3) le modalità concrete di attuazione delle misure di cui ai punti 1) e 2) sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5
del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche, nonché del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” (cd. “Piano scuola”), adottato con D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, condiviso e approvato da Regioni ed Enti Locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 281/1997;
4) la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure organizzative adottate saranno oggetto di valutazione e di eventuale ridefinizione attraverso le previste riunioni periodiche dei tavoli di coordinamento regionale e locali costituiti ai sensi del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. “Piano scuola”), citato al precedente punto 3);
5) a decorrere dal 7 marzo 2021 e fino al 20 marzo 2021, nelle Istituzioni Formative Professionali Secondarie di Secondo Grado (IeFP), negli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale integrata, per tutte le classi del ciclo di istruzione fatto salvo quanto indicato come consentito al precedente punto 1);
6) a decorrere dal 7 marzo 2021 e fino al 19 marzo 2021 si applica quanto previsto dall’art. 44 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Piemonte, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza e l’applicazione del comma 2 del medesimo articolo;
7) le Aziende sanitarie locali della Regione Piemonte trasmettono quotidianamente entro le ore 18,00 al D.I.R.M.E.I. gli esiti delle attività relative alla scuola in riferimento a contact tracing dedicato, testing nelle scuole, attività di counseling, esecuzione e refertazione tamponi, comunicazione esiti, sorveglianza epidemiologica, screening scolastici, come indicate nella comunicazione del 5 gennaio 2021 del D.I.R.M.E.I., dando specifica evidenza di situazioni che richiedano interventi urgenti ai fini del contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
8) l’Assessorato ai Trasporti e l’Agenzia della Mobilità Piemontese trasmettono quotidianamente entro le ore 18,00 al D.I.R.M.E.I. la ricognizione in merito all’effettiva attuazione degli interventi assunti in merito al potenziamento del piano trasporti e le eventuali problematiche rilevanti ai fini del contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
9) il D.I.R.M.E.I., sulla base delle relazioni ricevute e del proprio sistema di monitoraggio, segnala tempestivamente all’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte la necessità di adottare misure volte al contenimento della diffusione dell’epidemia all’interno della Regione Piemonte;
SI RIBADISCE
che con separato Decreto del Presidente della Giunta Regionale assunto in data odierna si prevedono, tra l’altro, le seguenti misure:
- l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- a far data dal 9 marzo 2021, non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
- si raccomanda fortemente, per le attività di ristorazione, la vendita con consegna a domicilio in luogo dell’asporto;
INVITA
- l’Ufficio scolastico regionale ad adottare un sistema di monitoraggio puntuale delle problematiche connesse al rischio di diffusione dell’epidemia dovute allo svolgimento dell’attività didattica in presenza ed al funzionamento del sistema di trasporto pubblico e a darne quotidiana comunicazione al D.I.R.M.E.I.;
SI RISERVA
- di riconvocare in conferenza gli enti locali piemontesi al fine di valutare la situazione complessiva;
- in conseguenza a rilevanti criticità sanitarie di adottare eventuali provvedimenti che riducano l’attività scolastica in presenza rispetto a quanto previsto all’articolo 21 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021.
Il presente decreto ha efficacia dal 7 marzo 2021 fino al 20 marzo 2021.
INFORMA
il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
On. Alberto Cirio
VISTO
Il Direttore della Giunta regionale
ALLEGATO 1
DISTRETTI SANITARI NEI QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE AL PUNTO 2 DEL DECRETO
◦ AT – Asti sud (Nizza M.to)
◦ CN1 Nord-est (Fossano)
◦ CN1 – Nord-ovest (Saluzzo)
◦ CN1 – Sud-est (Mondovì)
◦ CN1 – Sud-ovest (Cuneo)
◦ CN2 – Alba
◦ CN2 – Bra
◦ TO3 – Centro-Collegno
◦ TO3 – Pinerolese-Pinerolo
◦ TO3 – Sud-Orbassano
◦ TO4 – Chivasso-San Mauro
◦ TO4 – Ciriè
◦ TO4 – Cuorgnè
◦ TO4 – Ivrea
◦ TO4 – Settimo Torinese
◦ TO5 – Carmagnola
◦ TO5 – Nichelino
◦ VC – Vercelli
◦ VCO – Domodossola
◦ VCO – Verbania