Entro la data di scadenza, al momento prevista per il 31 ottobre, tutto il personale del comparto scuola, dovrà presentare le domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo tramite l’applicazione POLIS – Istanze on line. Bisogna attendere la conferma legislativa delle novità sulla integrazione della lista dei lavori usuranti e gravosi, l’eventuale proroga al 2022 di quota 100 o eventuali novità legislative che il Governo vorrà introdurre. Il coinvolgimento dei maestri della primaria e dei collaboratori scolastici nella nuova lista, che sulla base di criteri scientifici ha portato la Commissione lavori gravosi ha esteso dalle 15, sinora previste, a ben 43 professioni potenziali che presentano un indice combinato di malattie professionali e infortuni sopra la media: tutte attività che comportano mansioni “pesanti”, non solo a livello fisico, che comportano quindi la possibilità di anticipare l’uscita dal lavoro. Rimane da capire cosa ha portato gli esperti a escludere le altre professionalità della scuola.
Per quanto riguarda invece la cosiddetta “Quota 100”, in assenza della proroga per il 2022, questa modalità di pensionamento potranno utilizzarla solo i docenti che maturano il requisito, almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, entro il 31 dicembre 2021. Sostanzialmente ne mantiene il diritto esclusivamente il personale che già nell’a.s. precedente ne poteva presentare domanda e che per volontà o per dimenticanza non ha presentato la domanda di pensionamento. Ricordiamo che il personale della scuola può presentare domanda di pensionamento se matura i requisiti previsti, entro il 31 dicembre dell’anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda.
Senza un tempestivo intervento da parte del Governo, del legislatore che ne modifichi i requisiti di accesso, ai lavoratori della scuola non rimane che andare in pensione con i soli requisiti della pensione di vecchiaia, 67 anni al 31 dicembre 2022, e della pensione anticipata, anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Salvo optare per altre modalità pensionistiche, APE social e Opzione donna, con le conseguenti penalizzazioni economiche.