TFA sostegno IX ciclo: il Ministero dell’Università ha autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2023/2024, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado. Ecco le date per lo svolgimento dei test preselettivi.
Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 7, 8, 9, 10 maggio 2024 nelle modalità di seguito indicate:
- mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell’infanzia;
- mattina del 8 maggio 2024 prove scuola primaria;
- mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado;
- mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado.
I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2025.
Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale.
Docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque accedono direttamente ai percorsi
I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione.
I candidati di cui al comma 1 concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza.
Ecco la tabella titoli per la selezione dei docenti con tre anni di servizio
Le istituzioni dovranno prevedere due graduatorie distinte, una per i candidati che accedono alle prove di cui all’art. 6 comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, e l’altra per i soggetti che concorrono per la riserva dei posti.
Chi sono i docenti del comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
“Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti ((della riserva di posti e con le modalità stabilite)) con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.”
Decreto n 583 del 29 marzo 2024 Avvio TFA sostegno IX ciclo
I posti a disposizione: 32.317
La distribuzione per grado di scuola e Università
I requisiti di accesso
Infanzia e primaria
- diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 oppure
- laurea in scienze della formazione primaria
Scuola secondaria
Per l’VIII ciclo i requisiti di accesso richiesti sono stati, per la scuola secondaria
- abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
- laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione
- diploma per ITP
Con apposita FAQ il MUR(vedi più sotto) chiarì che i 24 CFU validi dovevano essere stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
il decreto infatti non faceva accenno a date di sbarramento ma richiamava il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”
E dunque, come al primo concorso della fase straordinaria PNRR è stato considerato requisito valido di accesso “laurea + 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (il bando è stato poi pubblicato solo a dicembre 2023), per analogia anche alle prove di selezione per il TFA sostegno è stato richiesto lo stesso requisito.
E nel 2023/24?
Posto che la data del 31 ottobre 2022 potrebbe essere considerata anacronistica (quanti laureati verrebbero tagliati fuori da questa norma?) i 24 CFU saranno ancora un requisito richiesto, considerata la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado?
In ogni caso gli aspiranti con i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre interessati all’accesso saranno un numero consistente.