Il Ministero ha pubblicato il decreto che disciplina l’ottavo ciclo del TFA sostegno, il corso di specializzazione per le attività didattiche con studenti con disabilità.
I posti disponibili sono 29.061, distribuiti tra i vari gradi di scuola e per le Università che attiveranno il corso. Con la rettifica del 6 giugno i posti totali sono 28.986.
Le date della prova preselettiva
- mattina del 4 luglio 2023: prova scuola dell’infanzia
- mattina del 5 luglio 2023: prova scuola primaria
- mattina del 6 luglio 2023: prova scuola secondaria di I grado
- mattina del 7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado
I link ai bandi delle Università (saranno pubblicati nei prossimi giorni)
Normativa
Decreto Ministeriale attivazione VIII ciclo
Decreto Ministeriale Quota riserva 35%
RIPARTIZIONE POSTI
Avviso 6 giugno rettifica posti
I requisiti di accesso al TFA sostegno
Per accedere al corso di specializzazione sul sostegno ci sono i requisiti ordinari per la scuola dell’infanzia e primaria e quelli per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Requisiti d’accesso ordinari
Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola primaria e dell’infanzia, i requisiti sono (uno dei seguenti):
- titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria oppure
- diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002.
Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono (uno dei seguenti):
- abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
- laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione
- diploma ITP Non ci sono posti riservati, senza servizio devono sostenere preselettiva
Per quanto riguarda la data ultima di conseguimento dei 24 CFU, il decreto non fa accenno a date di sbarramento.
Entro quale data bisogna aver conseguito i 24 CFU? Necessari anche per chi accede con i tre anni di servizio?
Titolo estero: I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ateneo.
Anche i sindacati hanno espresso dei dubbi sui requisiti di accesso e hanno chiesto chiarimenti al Ministero
Chi è esonerato dai 24 CFU
Per quanto riguarda gli insegnanti tecnico-pratici, ovvero gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.
I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei 24 CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017. E’ il caso ad es. di docenti di infanzia /primaria con laurea + 24 CFU: possono chiedere di svolgere le prove di accesso per secondaria, primo o secondo grado a seconda a quali classi di concorso permette l’accesso il titolo.
Non è più consentito l’accesso
Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:
A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali;
B-29 Gabinetto fisioterapico;
B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
B-33 Assistente di Laboratorio.
Le prove di accesso
Per accedere al corso di specializzazione sono previste delle prove di accesso. Ecco quali sono:
- test preselettivo (è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo. Sono inoltre ammessi alla prova scritta gli aspiranti che conseguano lo stesso punteggio degli ultimi degli ammessi) Esercitati con i test degli anni precedenti. Per tutti gli ordini e gradi di scuola
- una o più prove scritte ovvero pratiche (la prova è superata con un punteggio minimo di 21/30. In caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con un punteggio minimo di almeno 21/30);
- prova orale (è superata con un punteggio minimo di 21/30).
Le modalità di espletamento delle prove di accesso sono disciplinate dal decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, e dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90.
Docenti che accedono alla quota riservata di posti (35%)
Il DL 44/2023 eliminando dal testo della legge 79/22 l’espressione “abilitazione all’insegnamento”, ha aperto l’accesso al corso ad una ampia platea di aspiranti.
“2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.“ La norma è prevista fino al 31 dicembre 2024, quindi verosimilmente interesserà VIII e IX ciclo. Il testo riporta che il servizio (tre anni negli ultimi cinque) su posto di sostegno può essere stato svolto nelle scuole sia statali che paritarie, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (organizzati dalle regioni). Tuttavia, la norma non specifica se deve essere stato svolto nello specifico grado per cui si partecipa.
Inoltre, l’accesso sarà limitato, ossia un preciso numero di posti riservati ai docenti in questione, che è stata stabilita dal Ministero nella misura del 35%.
Con il dm 961 del 29 maggio 2023 infatti il Ministero decreta
“Per l’accesso all’ ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente “Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo”
Con decreto n. 964 del 30 maggio poi viene individuato il criterio con il quale entrare a far parte di questa riserva di posti del 35%.
All’art. 2 comma 1 si legge
“I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente alle prove di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 30 settembre 2011.”
Pertanto è previsto l’accesso diretto alla prova scritta.
All’art. 2 comma 2 il Ministero scrive inoltre
“Nella redazione della graduatoria finale di merito gli atenei dovranno tener conto della percentuale di riserva di posti, individuata con il decreto emanato di concerto dal Ministero dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’istruzione e del merito, 29 maggio 2023, n. 691, per i soggetti di cui al comma 1 che abbiano maturato i requisiti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione. I candidati di cui al comma 1 concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza”
Quindi, una volta concluse le prove, per stilare le prove, gli Atenei dovranno stilare la graduatoria tenendo conto della riserva del 35% dei posti a coloro che sono in possesso dei tre anni di servizio.
Chi non svolge la prova preselettiva
Docente con tre anni di servizio negli ultimi cinque
Oltre a quella individuata dal dm n. 964 de3l 30 maggio 2022 nella normativa consolidata ci sono altre circostanze in cui la prova preselettiva, la prima delle tre da superare per l’accesso al corso, non si svolge. Si tratta di alcune situazioni personali, che permettono l’esonero dalla prova e di un’unica situazione collettiva, che permette di accedere direttamente alla prova scritta.
Docenti con tre anni di servizio negli ultimi dieci
Aspiranti beneficiari legge 104/92
L’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92 prevede che, nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
Leggi TFA sostegno VIII ciclo, i candidati con disabilità grave sono ammessi direttamente alla prova scritta delle selezioni
Docenti che hanno superato la prova preselettiva del VII ciclo
In deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, anche per l’VIII ciclo i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.
Esonero per tutti se le domande sono poche
Al di là del singolo caso di esonero, c’è un caso in cui la prova preselettiva non si svolge e quindi tutti gli aspiranti che hanno presentato domanda sono ammessi direttamente alla prova scritta: si tratta del caso in cui il numero di candidati iscritti al bando di selezione, relativamente al singolo grado di scuola, sia inferiore o uguale al doppio dei posti disponibili, circostanza che negli scorsi anni si è verificata per infanzia, primaria, in qualche caso secondaria primo grado ma difficilmente si verifica per secondaria II grado, dato il numero elevato di classi di concorso che afferiscono al grado.
Chi non sostiene le prove d’accesso perché le ha già superate: i sovrannumerari
C’è anche un altro caso da evidenziare, ovvero chi non sostiene le prove perchè ammesso in sovrannumero, quindi senza sostenere le prove d’accesso, gli aspiranti che, nei precedenti cicli di specializzazione:
- hanno sospeso il percorso;
- non si sono iscritti al percorso pur essendo in posizione utile (ossia pur avendo superato le prove d’accesso);
- hanno superato le prove per più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni (è il caso, ad esempio, di un candidato che ha superato le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per la primaria ovvero per l’infanzia: potrà accedere direttamente al percorso per la scuola dell’infanzia ovvero primaria, a seconda della scelta precedentemente effettuata);
- hanno superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.
Al momento solo l’Università Suor Orsola Benincasa ha attivato la preiscrizione per i sovrannumerari.
Il Ministero dispone che i percorsi per i sovrannumerari possano avere inizio anche prima della conclusione delle selezioni per l’VIII ciclo.
I docenti sovrannumeri dovranno iscriversi necessariamente nella stessa Università in cui hanno superato le prove? Il Ministero risponde ” potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni.”
Il docente già specializzato su sostegno in altro grado di istruzione, in caso di superamento delle selezioni d’accesso al TFA VIII ciclo, fruirà di un’abbreviazione del percorso.
Il corso durerà non meno di otto mesi e si conclude con un esame finale. Il corso dovrà concludersi entro il 30 giugno 2024
A quel punto i docenti saranno specializzati sul sostegno, titolo che potrà essere utile per i prossimi concorsi e per l’aggiornamento delle GPS supplenze, che avverrà proprio nel 2024.
ATTENZIONE ATTENZIONE
Mettiamo in luce la variante inserita nel decreto PA già approvato alla camera e in discussione al senato entro il 21 giugno con la seguente variazione:
Accesso al TFA sostegno
Fino al 31 dicembre 2024, gli aspiranti che abbiano svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque anni e che possiedano un titolo di studio idoneo all’insegnamento, accederanno ai percorsi di specializzazione sul sostegno senza sostenere la prova preselettiva. Pertanto, rispetto a quanto previsto dal Decreto-Legge n. 36/2022, è stata eliminata l’esigenza di possedere l’abilitazione all’insegnamento.